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IL DECRETO LEGGE "SICUREZZA": UNO SFREGIO ALLA COSTITUZIONE ?

Lunedì 3 dicembre 2018 ore 21,00 presso salone gelateria caffetteria "ARTIS" via Adriatico 10 - MILANO
CONFERENZA DIBATTITO dal titolo:

"IL DECRETO LEGGE «SICUREZZA» : UNO SFREGIO ALLA COSTITUZIONE ?"

Interventi :

Angelo LONGHI - Presidenza ANPI Milano 
Felice BESOSTRI - Avvocato e costituzionalista
Daniele FARINA - Sinistra Italiana
Emanuele FIANO - Partito Democratico

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del l’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

 

  03.12.18 20:00:00 , a cura di Lombardia (contattaci), categorie: Attività in Lombardia, Commenti e dibattiti, Iniziative, Sezioni, Novità, Razzismo, Memoria, Solidarietà, Neofascismo, Cultura, Costituzione e Diritti
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