Cosa dice la sentenza dell’Aja
08 Febbraio 2012
Dopo la sentenza del Tribunale Internazionale dell’Aja è utile capire le dinamiche che hanno portato a questo esito. Per assolvere questo
compito abbiamo individuato, e riportiamo, due interventi apparsi sul quotidiano "il manifesto" del 07 Febbraio 2012. Ad integrare questo argomento ricordiamo la presenza, nella sezione "C’era… una volta Fortebraccio",
dell’editoriale di Enzo Collotti dal titolo Memoria senza diritti
La Rft è responsabile per i danni del Reich tedesco
di Guido Ambrosino
- Berlino - Anche dopo il pronunciamento della corte dell’Aia, la Germania resta obbligata, in linea di diritto, a risarcire i danni della seconda guerra mondiale. Occorre quindi rettificare il resoconto pubblicato il 4 febbraio a pagina 5, redatto in fretta a Roma su materiale di agenzie e siti online, perché le nevicate costringevano a anticipare la chiusura del giornale. Nel testo si legge:
«Il punto di diritto è uno: non c’è continuità fra il Terzo Reich e la Repubblica federale tedesca (…). Quindi il governo tedesco non è tenuto al risarcimento». È vero il contrario.
La corte non si è occupata dei rapporti di continuità legale tra il Reich e la Rft, che Berlino riconosce pienamente, e non erano oggetto di contesa. Si è pronunciata, negativamente, sulla possibilità di citare la Rft in giudizio davanti ai tribunali italiani, per le sue inadempienze risarcitorie. E ha ammonito I due governi a provvedere, con soluzioni negoziali.
Quando la Rft nacque nel 1949, ci tenne a venir riconosciuta come «erede» (Rechtsnachfolger, successore legale) del Deutsches Reich, per poter rivendicare anche i territori orientali «provvisoriamente sotto amministrazione sovietica». Il «Terzo Reich», etichetta politico-propagandistica cara ai nazionalsocialisti, che distinguevano tra il primo Reich bismarckiano, la Repubblica di Weimar e la loro terza «era millenaria», non aveva mai avuto un'autonoma configurazione costituzionale.
Per sostanziare la pretesa territoriale, il cancelliere Konrad Adenauer si accollò l’onere del passato, col trattato di Londra del 1953 sui debiti pregressi della Germania (cui l’Italia aderì nel 1966), rimandando tuttavia a future intese il regolamento dei danni di guerra:
«La considerazione di richieste concernenti la seconda guerra mondiale, sollevate da paesi che erano in guerra o furono occupati dalla Germania, o da cittadini di questi paesi, contro il Reich o organi del Reich (…), sarà rinviata al momento del regolamento finale del problema delle riparazioni».
Nel trattato del 1954, che poneva termine al regime di occupazione, si confermava e precisava che: «La questione delle riparazioni sarà regolata da un trattato di pace tra la Germania e i suoi ex avversari». L’Italia aveva dichiarato guerra alla Germania il 13 ottobre 1943. Ma poi la riunificazione si è fatta senza regolare i danni con trattati di pace.
La dottrina della successione legale tra Reich e Rft subì un'evoluzione nel 1973. La corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul trattato fondamentale con la Rdt, che implicava, se non il pieno riconoscimento, il «rispetto» del confine intertedesco sull’Elba, sosteneva:
«La Repubblica federale tedesca non è dunque "successore legale" del Reich tedesco, bensì identica, come stato, allo stato "Reich tedesco", sebbene sia "parzialmente identica" in relazione all'estensione territoriale, cosicché per questo aspetto non aspira a diritti esclusivi». Ne prendiamo atto: la Rft, come stato, è "identica" con lo stato che si distinse a Sant’Anna di Stazzema e a Marzabotto.
Perché è una corte internazionale di ingiustizia
di Danilo Zolo***
Tre giorni fa il ministro degli esteri italiano Giulio Terzi ha dichiarato che
«rispettava la sentenza» che la Corte Internazionale di Giustizia aveva emesso contro l’Italia. Ed ha aggiunto che a suo parere la sentenza della Corte forniva
«un utile contributo di chiarimento». Beato lui…
Come è noto, la Corte di Giustizia ha inteso dare un contributo alla risoluzione dell’attuale contesa della Germania contro l’Italia, sostenendo che l’Italia aveva violato l’«immunità giurisdizionale» dello Stato tedesco. L’avrebbe violata perché le autorità politiche italiane non si erano opposte alle cause di risarcimento contro la Germania che erano state promosse da ex-internati militari e da familiari di vittime del nazismo.
E per di più la Corte di Cassazione italiana, a sezioni riunite, si era schierata contro lo Stato tedesco adottando un'interpretazione restrittiva del principio dell'«immunità giurisdizionale» e riconoscendo la competenza dei giudici italiani. La Corte di Cassazione aveva inoltre stabilito che la Germania nazista era responsabile di una strage feroce dei diritti umani fondamentali, a cominciare dal diritto alla vita. E aveva quindi sostenuto che erano del tutto legittime sia le indagini sui criminali tedeschi ancora in vita, sia le richieste di indennizzo da parte delle vittime italiane.
A mio parere ci sono dunque ottime ragioni per dissentire dalla posizione filotedesca del ministro degli esteri italiano. Una, soprattutto, è di grande rilievo e viene normalmente trascurata da chi ha poca familiarità con il diritto internazionale.
A mio parere è molto grave che non si tenga conto, sia sul piano politico che su quello giuridico, che la Corte internazionale di giustizia dell’Aia è priva di qualsiasi potere giurisdizionale. È sufficiente dare un’occhiata all’articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite e consultare lo Statuto della Corte di Giustizia per accertare che alla Corte è stata attribuita soltanto l’elementare funzione di esprimere «pareri consultivi». E li può esprimere solo se viene sollecitata dagli Stati membri delle Nazioni Unite o da altri Stati.
Per di più la Corte non è in grado di esprimere un parere vincolante a proposito di una causa fra Stati se la sua autorità non è stata prima formalmente riconosciuta dagli Stati in controversia fra di loro. In sostanza, si tratta di un tribunale arbitrale che giudica solo sul presupposto di un accordo formale fra le parti di una controversia. E fra l’altro questo limite comporta che gli Stati responsabili di crimini compiuti nel passato o nel presente contro altri Stati non possono essere sottoposti ad alcun processo spontaneo da parte della Corte. Il pensiero va naturalmente sia a paesi come l’Afghanistan, l’Iraq, la Libia, l’Algeria, sia alle potenze occidentali che li hanno aggrediti, a cominciare dagli Stati Uniti d’America.
È quindi evidente che la Corte Internazionale di Giustizia merita di essere considerata un’istituzione di minimo rilievo nel contesto del diritto internazionale vigente e delle relazioni politiche fra gli Stati. Chi attribuisce un importante rilievo giuridico e politico ai suoi pareri consultivi intende «ingiustamente» ingannare i propri avversari.
Ma c’è anche un’altra ragione decisiva per mettere in evidenza il buon fondamento delle richieste rivolte alla Germania dalle vittime italiane del nazismo, come hanno sostenuto la Procura militare di Roma e in particolare il procuratore Marco de Paolis. Non ci possono essere dubbi che il diritto alla vita è un diritto fondamentale che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ha proclamato e che numerosi trattati internazionali hanno successivamente confermato. Questo diritto, per quanto largamente violato dalle potenze occidentali, dovrebbe essere riconosciuto e praticato da tutti gli Stati come oggi esige il Consiglio per i diritti umani, istituito nel marzo 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
È dunque il caso di esigere che il nostro autorevole presidente del Consiglio, Mario Monti, corra a far visita ad Angela Merkel. Si tratta di regalarle un attendibile manuale di storia della Germania hitleriana e di pregarla di non tener conto delle opinioni del ministro degli esteri italiano, Giulio Terzi.
***Docente di filosofia del diritto internazionale
Articoli pubblicati sul quotidiano "il manifesto" in data 07 Febbraio 2012