SCIOGLIMENTO DELLE DIVERSE SIGLE NEOFASCISTE E NEONAZISTE
Atto n. 3-03842 (con carattere d’urgenza)
Pubblicato il 28 giugno 2017, nella seduta n. 848
RICCHIUTI , CAMPANELLA , DIRINDIN , FORNARO , GOTOR , GRANAIOLA , PEGORER , GATTI - Al Ministro dell’interno. -
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
sul sito “Change", nel corso del 2015 e del 2016 sono state raccolte più di 33.000 firme in calce alla petizione che chiedeva lo scioglimento delle diverse sigle neofasciste e neonaziste che operano in Italia e, specialmente, in Lombardia;
il divieto di ricostituzione “sotto qualsiasi forma” del partito fascista è espressamente previsto dalla XII disposizione transitoria della Costituzione e comunque risulta dall’insieme delle norme e dei valori della nostra democrazia;
lo scioglimento dei partiti che si ispirano al fascismo è previsto dalla legge n. 645 del 1952, e che le diverse sigle operanti in Italia, a partire da “Forza nuova", siano partiti apertamente apologetici del fascismo e del nazismo è stabilito da una pronunzia definitiva della Corte di cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, sentenza n. 19449);
analoghe conclusioni possono trarsi per “Casapound";
i raduni neofascisti e neonazisti sono un fattore di grave turbamento per l’ordine pubblico in Lombardia e nell’Italia tutta;
scopo della legislazione italiana è quello di stroncare all’origine il ricrearsi di un favorevole clima culturale e di una diffusione di idee revisioniste, negazioniste e nostalgiche del fascismo, che costituiscono tendenze fra le più dannose per il tessuto sociale e democratico italiano;
la legge n. 654 del 1975, di ratifica della convenzione internazionale contro le discriminazioni razziali, ha precisamente questo senso di forte strumento apertamente volto al contrasto dell’ideologia razzista e neofascista, tanto più dopo la novella del 2016 (legge n. 115 sul negazionismo),
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti ed efficaci il Ministro in indirizzo intenda assumere per contrastare, nel modo più risoluto, il diffondersi di idee violente e discriminatorie da parte dei gruppi neofascisti e neonazisti in Lombardia;
se non intenda impartire alle prefetture e alle questure le direttive più opportune e cogenti atte a limitare la pericolosa attività illecita di tali organizzazioni.